La vela da diporto e le tutele per il turista
Questo intervento ha il solo scopo di sollecitare una riflessione sulla questione dell’utilizzo commerciale delle unità da diporto e sui suoi riflessi sul cliente-turista.
Tralasciando tutti i precedenti normativi, appare opportuno rammentare che l’art. 2 del Decreto Legislativo 171/2005 così dispone: “Uso commerciale delle unità da diporto.
- L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto; c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
- Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione europea o extraeuropei, l’esercente presenta all’autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell’unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.
- Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite”.
Per quanto attiene al “proprietario”, ho motivo di ritenere che non vi sia necessità di alcun chiarimento; per quanto riguarda l’ “armatore”, non resta che richiamare l’art.265 del codice della navigazione che, al suo primo comma, così lo definisce: “Chi assume l’esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante”.
Per ciò che interessa gli istituti della locazione e del noleggio, lo stesso Decreto legislativo ne offre le definizioni. Infatti, l’art.42 così si esprime:
- La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
- Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
- Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
- La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3”.
Per il noleggio, l’art.47 precisa:
- Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.
- Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme”.
Appare necessario sottolineare, per coloro che sono “utilizzatori” di una unità da diporto in forza di un contratto di leasing, che laddove intendessero commercializzare il mezzo (mediante locazione o noleggio), l’art.16 prevede che “Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto”. Infine, l’art. 24, quarto comma, del Decreto Ministeriale 146/2008 dispone che: L’uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non e’ consentito all’utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell’articolo 265 del codice della navigazione”.
Ma, a mio parere data la pluriennale esperienza maturata nella materia del turismo nautico, l’elenco dei modi di utilizzazione delle unità da diporto (locazione e noleggio) indicati dal D.lgs.171/2005 non sono esaustivi atteso che vi sono altre figure contrattuali che completano tale elenco.
Una figura contrattuale che deve essere presa in considerazione è il contratto di viaggio organizzato.
Si tratta, allora, di esaminare l’ipotesi in cui al cliente “finale”, che intenda disporre dell’imbarcazione per compiere un viaggio turistico, non venga offerta solamente la locazione o il noleggio del mezzo nautico, bensì vengano offerti anche altri servizi.
Occorre prendere le mosse dall’art.34 del D.lgs.79/2011, decreto legislativo con il quale sono stati abrogati alcuni articoli del Codice del Consumatore (D.lgs. 206/2005).
L’art. 34 così dispone:
- I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
- La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo”.
Da segnalare che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 30 Aprile 2002 n. 400, ha statuito che per “pacchetto turistico” non deve intendersi solo una vacanza “preconfezionata” dal Tour Operator, ma anche dall’assemblaggio dei diversi servizi che viene concordato al momento della stipula del contratto di viaggio (self made).
Tale definizione è stata ribadita dalla Direttiva Europea n.2302 del 25 Novembre 2015.
Orbene, valutate le tutele previste nel D.lgs 79/2011 per il turista, non ultimo l’obbligo per i Tour Operator e per la agenzie di viaggi di essere “coperte” da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 (cfr.: art.50) e la previsione del Fondo di Garanzia in caso di insolvenza o fallimento, è consigliabile per i turisti di rivolgersi sempre a tali figure.
Nicola Mostardini
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