Lentezza e trasparenza nella Pubblica Amministrazione
Il tema della trasparenza nella Pubblica Amministrazione è assai ampio ed ha ricevuto una nuova disciplina con la riforma del D.Lgs 33/13 operata dal D.Lgs 97/16 che fra gli altri ha introdotto il FOIA, acronimo del rispondente anglosassone Freedom of information Act, che gli Stati Uniti d’America conoscono, udite udite, dall’anno 1966.
In termini spiccioli la riforma ha tentato, con diverse limitazione come si vedrà appresso, di dare attuazione al principio costituzionale della trasparenza della pubblica amministrazione attraverso un universale riconoscimento del diritto di accesso a tutti gli atti della pubblica amministrazione ancorché il richiedente non sia titolare di un interesse a prenderne visione.
La normativa ha infatti previsto l’obbligatorietà per tutte le Pubbliche Amministrazione di pubblicare online tutti gli atti di emanazione della stessa (cd accesso civico) con diritto per il cittadino, senza esplicitarne la motivazione, di fare richiesta, gratuitamente, di quelli per cui non si è proceduto alla pubblicazione sul sito dell’Ente emanante (cd accesso generalizzato).
Si è perciò affermato un diritto assoluto in capo al cittadino di conoscere, anche per mera curiosità, tutti gli atti e documenti attuativi dell’azione amministrativa.
La normativa di riferimento ha però, come detto, previsto delle limitazioni, tassativamente elencate, in cui il diritto assoluto si affievolisce a favore di interessi pubblici superiori quali quelli, fra gli altri della sicurezza nazionale, della difesa, degli interessi internazionali ovvero interessi anche privati nei termini, fra gli altri, della protezione dei dati personali, del segreto della corrispondenza, del diritto d’autore e dei segreti commerciali.
È rimasto, per gli atti e documenti per i quali non è previsto l’accesso generalizzato, l’avviso che la PA deve comunicare al controinteressato (si pensi al caso dei concorsi pubblici o di atti autorizzativi o concessori a favore di terzi) il quale, nel termine di 10 giorni, potrà indicare alla PA le motivazioni in virtù delle quali non dovrà autorizzare il richiesto accesso agli atti.
In tutti i caso se nel termine di 30 giorni dalla domanda la PA non esprime il proprio dissenso allora opera, contrariamente all’automatismo previsto dalla normativa ante-riforma, il cd silenzio-assenso.
In caso invero di rifiuto, che dovrà essere tassativamente e compiutamente motivato, è data al cittadino la possibilità di formulare ricorso, stragiudiziale, al soggetto che ne ha negato l’accesso, sul genere dell’autotutela, ovvero al difensore civico, o al responsabile dell’anti-corruzione di cui ogni Pubblica Amministrazione dovrà dotarsi.
Laddove non si ottenga alcuna soddisfazione neppure a mezzo del ricorso ai soggetti testé indicati, non resterà che presentare ricorso al TAR.
Al fine di armonizzare l’azione amministrativa in tema di accesso agli atti l’ANAC (autorità nazionale anti-corruzione) di concerto con il garante della privacy, ha elaborato delle linee guida cui dovranno attenersi gli Enti Pubblici, anche attraverso l’istituzione di figure di riferimento all’interno degli Enti a garanzia della attuazione della normativa nonché di predisporre all’interno dei siti internet delle Pubbliche Amministrazione apposite sezioni per la pubblicazione online degli atti e documenti emanati fornendo altresì tutte le necessarie informazioni al cittadino sui diritti riconosciuti e gli strumenti per ottenerli, con esatta indicazione Ente per Ente dei soggetti responsabili del rispetto della normativa.
La riforma, seppure costituisca un passo in avanti per l’attuazione del principio della trasparenza degli atti amministrativi, tuttavia non garantisce in modo assoluto e generalizzato il diritto di accesso agli atti.
Si tratta di un principio costituzionale che funge da strumento di controllo sull’azione amministrativa oltreché da mezzo di prevenzione contro fenomeni di corruzione e perciò è essenziale che venga compiutamente attuato per il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Francesca Gaggi
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